La Cassazione presenta la relazione sulle nuove regole relative alla convalida dei trattenimenti

Le nuove modifiche legislative in materia di flussi migratori e di protezione internazionale forniscono più dubbi che certezze e così l’Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha presentato la r Relazione n. 1 sulle novità normative introdotte con la legge 9 dicembre 2024 n. 187 , di conversione, con modifiche del decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” (legge n. 187:2024).

Le novità sono diverse e la relazione si sofferma, in questa fase, sulle modifiche relative ai ricorsi contro i decreti di convalida e di proroga, con un approfondimento delle disposizioni processuali anche alla luce di alcune lacune. Si sottolinea nel documento, ad esempio, che sussiste un’ambiguità dovuta al silenzio legislativo in relazione alla mancata indicazione della sezione della Cassazione che sarà competente nei casi di ricorsi in materia. Il testo legislativo, nelle ipotesi d’impugnazione dei procedimenti di convalida dei trattenimenti dinanzi al giudice di legittimità, richiama il rito penale “in luogo di quello civile senza aver altresì indicato la sede del giudice competente a decidere – quella civile o penale”, situazione che “potrebbe aver configurato implicitamente (ovvero avere dato per presupposta) una inedita competenza della Corte di cassazione penale” che, però, si precisa, è uno stravolgimento rispetto alla tradizionale competenza della Corte di cassazione civile. Inoltre, va interpretata l’introduzione del modulo utilizzato nel caso di ricorsi in Cassazione per il mandato di arresto europeo per le ipotesi di consenso alla consegna dell’interessato che potrebbe essere letto anche nel senso di non intaccare la competenza del settore civile piuttosto che prevedere uno spostamento nel campo penale. Ampio spazio è dedicato ai procedimenti di convalida (e proroga) dei provvedimenti di trattenimento con riguardo al trasferimento dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, alle Corti di appello che divengono ora competenti in tutti i casi di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale e delle persone straniere in condizioni di irregolarità. Sono così incluse anche (e diremmo soprattutto) le questioni sul trattenimento degli stranieri provenienti da Paesi d’origine sicuri che abbiano presentato domanda in frontiera o nelle zone di frontiera. Un elemento di complessità è dato anche dalla circostanza che la competenza è attribuita alla Corte di appello di cui all’articolo 5, comma 2 della legge 22 aprile 2005 n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, richiamo che – precisa la Cassazione – introduce “due diversi criteri di determinazione della competenza della Corte di appello”, con possibili problemi di carattere organizzativo. Inoltre, non è disciplinato il rito applicabile. Perplessità sul taglio dei tempi: entro sette giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di appello dovrà essere celebrata l’udienza in Cassazione.

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Professore ordinario di diritto internazionale, giornalista pubblicista e avvocato. Collabora abitualmente con Il Sole 24 ore e il settimanale giuridico Guida al diritto.

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